Ai fini della responsabilità civile accade che al cambio di amministratore quest’ultimo e la società stipulino un accordo che limita possibili azioni di responsabilità. Ricordiamo che l’articolo 2393 c.c. prevede che la società può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate espressamente dall’assemblea e sempre che non ci sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.
Secondo la sentenza nr. 20884/2010 dell’8 ottobre scorso il predetto accordo tra la società e l’ex amministratore è valido solo se l’oggetto del patto risulta sufficientemente determinato.
In particolare secondo la citata pronuncia, la rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori deve essere contenuta in una deliberazione espressa dell’assemblea, avente un contenuto determinato ed un riferimento specifico a fatti o atti di gestione fonte di responsabilità per gli amministratori sui quali deve essere fornita adeguata informazione ai soci, non potendosi desumere la volontà dei soci di sollevare gli amministratori dalle proprie responsabilità da fatti concludenti.