E’ partita la media – conciliazione, novità introdotta con il Decreto Legislativo n. 28/2010, finalizzata ad alleggerire il carico della macchina della giustizia relativamente alle controversie civili e commerciali. Chiunque intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente ed obbligatoriamente il procedimento di mediazione, ovvero il tentativo di risolvere in via stragiudiziale la controversia innanzi ad un mediatore. E’ stata rinviata di un anno però l’obbligatorietà della conciliazione limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti che prenderà avvio il 20 Marzo 2012. Quindi, prima di andare innanzi al giudice, occorrerà depositare un’istanza presso un organismo di mediazione, che può essere un ente pubblico o privato, accreditato presso il Ministero della Giustizia. L’istanza dovrà contenere: il nome dell’organismo al quale è rivolta la domanda, il nome delle parti coinvolte nella controversia, l’oggetto della stessa e le ragioni che giustificano la pretesa. L’organismo provvederà a designare un mediatore, terzo ed imparziale, che assisterà le parti litigiose sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. E’ opportuno chiarire che il mediatore è una persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione, rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. La mediazione non preclude il ricorso alla giustizia né preclude la concessione, da parte della competente autorità giudiziaria, di provvedimenti cautelari ed urgenti, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo e compito del mediatore sarà quello di adoperarsi affinché le parti possano raggiungere un accordo amichevole di definizione della controversia. Se l’accordo viene raggiunto il mediatore redige il verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, ovvero se richiesto dalle parti, congiuntamente, deve formulare la proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento. La proposta viene comunicata alle parti, che per iscritto ed entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore l’accettazione o il rifiuto della stessa. Se la conciliazione riesce il mediatore redige processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso ed il verbale di accordo, una volta omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Ai sensi del 3 comma, dell’art. 4 del D.gls. n.28/2010, all’atto del conferimento dell’incarico l’Avvocato è tenuto ad informare l’assistito sia della possibilità di avvalersi, in ogni caso, della mediazione facoltativa che dei casi e delle materie in cui la mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità della domanda giudiziale; oltre che delle agevolazioni fiscali, previste agli artt. 17 e 20 del predetto decreto, tese a favorire il ricorso al procedimento di mediazione.
Fiano Romano lì 09.05.2011 Dr. A.Palmucci (Osservatorio GiuridicoFianese)