Con la sentenza nr. 146 del 5.1.2018, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha esaminato il ricorso dell’operaio di una ditta che operava per conto dell’ENEL il quale nell’esecuzione di alcuni lavori di posizionamento di pali per il sostegno di cavi elettrici cadeva a terra nell’intento di liberare detti cavi da un ramo di un albero così procurandosi delle lesioni.
La Suprema corte dopo aver ribadito che la responsabilità del datore di lavoro è di carattere contrattuale ex art.2087 c.c. (l’articolo 2087 del codice civile afferma:“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) integrato per legge quanto agli obblighi di sicurezza, afferma come il riparto degli oneri probatori della richiesta di danno da infortunio sul lavoro si pone nei termini di cui all’articolo 1218 circa l’adempimento delle obbligazioni (l’articolo 1218 del codice civile afferma: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”). Ne deriva che il lavoratore deve in tali casi: 1. provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa; 2. l’esistenza del danno 3. il nesso causale tra il danno subìto e la prestazione nonché dimostrare con obbligo di allegazione quali regole di condotta si assume essere state violate, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile quindi di aver adottato ogni misura per evitare il danno.
La Corte ha respinto il ricorso del lavoratore confermando l’impostazione della sentenza d’appello sul presupposto che la prestazione nel corso della quale sarebbe avvenuto il sinistro (taglio di un ramo al fine di liberare i fili) non rientrava tra quelle richieste al dipendente né quest’ultimo aveva comunicato all’azienda l’esecuzione di tale “imprevedibile” azione.
Il principio enunciato dal Collegio è quindi il seguente: “alla stregua dell’art.2087 c.c., non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perchè non rientranti nella suddetta prestazione e perchè effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore nello svolgimento della prestazione non prevista né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”.
Infortunio sul lavoro nell’esecuzione di prestazione non prevista