Lo scorso 23 maggio la Corte di cassazione ha depositato la sentenza nr. 12764 con la quale respinge il ricorso di una donna di 63 anni che in grado d’appello si è vista revocare l’assegno di mantenimento in suo favore, determinato in sede di separazione in 2.500 euro mensili. A tale decisione la Corte d’appello di Venezia era giunta sul presupposto che la donna non avesse diritto all’assegno di mantenimento in quanto dalle emergenze processuali risultava titolare di un cospicuo patrimonio che le consentiva di mantenere lo stesso elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La sesta sezione civile della Corte di cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento giuridico della Corte d’Appello la quale ha correttamente ricostruito, sulla base delle emergenze processuali, il tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di convivenza e quindi ritenendo che le condizioni economiche della ricorrente fossero adeguate a consentirle il livello di benessere già caratterizzante la convivenza coniugale, con conseguente irrilevanza dell’accertamento giudiziale concernente la consistenza del patrimonio economico dell’altro coniuge.
Secondo il giudice di legittimità la decisione si pone in linea con la specifica funzione che l’art. 156 c.c. attribuisce all’assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario ovvero quella di garantire un tenore di vita pari o simile a quello goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la sentenza non si discosta dalla giurisprudenza della stessa Corte di cassazione che afferma il diritto della moglie benestante separata o divorziata a percepire comunque una cifra mensile dall’ex marito se più ricco di lei. Nel caso in esame però a fare la differenza è stata la mancanza della prova che la signora, successivamente alla separazione, stesse peggio che nel corso del matrimonio.
Quindi, come ribadito dalla stessa sezione della Corte di cassazione nella decisione nr. 4335/12 depositata il 19 marzo scorso, il fatto che la donna percepisca un reddito che gli consenta di mantenere un tenore di vita dignitoso o agiato ma non corrispondente a quello condotto durante il matrimonio, non influisce sul suo diritto di chiedere una integrazione dell’assegno che sia volta a riequilibrare la situazione economico-sociale dell’ex coniuge.
A tal fine il giudicante dovrà valutare lo stile di vita coniugale tenendo conto dello standard di vita reso oggettivamente possibile da tutte le risorse economiche dei coniugi e dunque dall’ammontare complessivo dei loro redditi, dalle loro disponibilità patrimoniali, originarie e sopravvenute, nonché dalla potenzialità di tali risorse.
L’assegno di mantenimento alla ex moglie benestante