A questa decisione sono arrivati i giudici del TAR del Lazio accogliendo il ricorso dei proprietari di un fondo agricolo sito in un comune alle porte di Roma.
La sentenza nr. 33106/2010 del 2 novembre scorso, ribadisce un precedente provvedimento della stessa sezione del tribunale amministrativo che interpreta l’articolo 17 del Testo Unico dell’edilizia sulle costruzioni in zona agricola.
Il tribunale pronunciandosi sul ricorso contro il rifiuto opposto dal comune alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, ha stabilito che la possibilità di costruire nelle zone agricole determinate secondo il piano regolatore non postula il possesso nel richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.
In particolare, viene affermato che contrasta con i principi in materia urbanistica un atto che a prescindere dal tipo di opera realizzanda e dalla verifica di compatibilità con le previsioni di piano, si fondi sulla qualità personale del richiedente, detta qualità assumerebbe valore ai soli fini dell’applicazione dei benefici economici previsti in favore dei coltivatori diretti dall’art. 9 lett. A) L. 28/1/1977 nr. 10.
Il tribunale conclude, come già affermato dal TAR Sicilia (Palermo, Sezione III, Sent. 3/2008) che l’elemento soggettivo relativo alla qualifica del richiedente il permesso di costruire in zona agricola è del tutto irrilevante se il soggetto non intende avvalersi dell’esonero del pagamento degli oneri per costruire. Elemento oggettivo indispensabile è invece la titolarità della proprietà o l’esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità del bene, oltre naturalmente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici.